26/11/2009 10.00.00Disegno di legge: pari opportunità in seno ai consigli di amministrazione
Le donne nei consigli di amministrazione delle società italiane sono una rarità. Tale situazione comporta inevitabilmente la riduzione dell'ambito di risorse e di talento a cui il paese può attingere per il proprio sviluppo; questa proposta di legge nasce dalla convinzione che il sostegno alla partecipazione al lavoro e alla carriera delle donne sia presupposto e strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. Al fine di contribuire a risolvere il problema della mancanza di pari opportunità per il ricambio di risorse umane all’interno della classe dirigente nazionale è opportuno avere un approccio comparato alle questioni di genere.
In tale ottica la Norvegia ha imposto per legge la presenza femminile ai posti di comando. I risultati sono più che soddisfacenti. Dal 1° gennaio 2006, infatti le società quotate (Asa) alla borsa di Oslo sono obbligate a riservare alle donne una parte dei posti di amministratore, con l'obiettivo di raggiungere entro due anni il 40 per cento degli incarichi. La decisione di intervenire direttamente, con sanzioni che vanno fino alla cancellazione dal registro delle società, è arrivata dopo un periodo di prova di due anni, nel corso dei quali le società avevano la possibilità di ottemperare volontariamente. Un recente studio del Center for Corporate Diversity mostra come queste misure siano efficaci - in un paese, sia detto per inciso, in cui a gennaio 2006 le donne rappresentavano sì un terzo dei parlamentari e nove su diciannove membri del governo, ma solo il 16 per cento degli amministratori.
Il risultato di questo giro di vite è che la percentuale dei dirigenti donna, in Norvegia, è aumentata dal 6 per cento del 2001 al 33 per cento di oggi.
Nella fattispecie quindi la presente proposta di legge si pone l’obiettivo di promuovere le pari opportunità, attraverso il bilanciamento della rappresentanza tra generi, in seno ai consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e di quelle al di fuori dei mercati regolamentati.
Nei consigli di amministrazione italiani infatti il numero delle donne resta desolatamente basso.
in Italia, infatti sono pochissime le realtà societarie permeate dalla presenza di donne.
Ciò è soprattutto evidente nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Secondo le statistiche della Commissione europea, il nostro Paese è ventinovesimo (su 33 Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (con il 4 per cento degli amministratori, contro una media dell’Unione europea a 27 membri dell’11 per cento) seguito solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.
Se poi si considerano i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui 23 sono società italiane, la situazione vede il nostro Paese in una posizione ancora peggiore.
La European Professional Women Network, che ogni due anni fotografa i consigli di amministrazione delle trecento società maggiori in Europa, annovera l’Italia, insieme al Portogallo, tra i Paesi ritardatari nella promozione di pari opportunità ai vertici aziendali.
All’interno delle 23 società italiane censite sono 375 i « seggi » di consiglio di amministrazione disponibili. Di essi, solo 8 sono appannaggio di donne.
Ciò spiega il penultimo posto, su 17, occupato dal nostro paese nella classifica relativa alla presenza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese europee.
La presenta proposta di legge si orienta proprio in tal senso. E’ divenuto più che mai urgente trasformare l’enorme giacimento di capitale umano femminile presente nel nostro Paese e ancora largamente in un «asso» da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, del benessere sociale.
Così l’articolo 1, dopo aver posto in evidenza le finalità generali, sottolinea come, nella fattispecie, la presente proposta di legge abbia come scopo quello di promuovere l’uguaglianza di genere all’interno dei consigli di amministrazione di società quotate e di società a prevalente partecipazione statale.
Le disposizioni presenti all’articolo 2 incidono sulle norme statutarie regolanti la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate.
Si stabilisce quindi che il riparto degli amministratori da eleggere all’interno degli stessi consigli di amministrazione sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi; il sesso meno rappresentato dovrà perciò ottenere un terzo degli amministratori eletti e tutto ciò per tre mandati consecutivi.
Il secondo comma dell’articolo 2, prevede che La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), adotti entro sei mesi dalla entrata in vigore dalla presente proposta di legge, il regolamento che stabilirà le sanzioni da irrogare alle società quotate non ottemperanti l’obbligo previsto dalle norme statutarie societarie.
Le medesime previsioni normative valgono per il collegio sindacale delle stesse società.
L’articolo 3 prevede che le disposizioni suesposte si applichino a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate e comunque non prima di sei mesi dalla entrata in vigore della presente proposta di legge.
Con l’articolo 4 si estendono le disposizioni previste per i consigli di amministrazione delle società quotate, anche alle società a partecipazione statale, sia che esse siano
La partecipazione statale dovrà essere a capitale interamente pubblico o misto, purché controllate, secondo i principi espressi dall’articolo 2359 del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni.
www.alessiamosca.it
www.donnealvolante.it